Codice disciplinare I.I.S.S. Petruccelli – Parisi

libro

Il codice disciplinare

 

Qualora vi siano, nei contratti collettivi di lavoro o in altri testi normativi che disciplinano la materia, disposizioni difformi da quelle contenute nel D.L. 150/09, sono queste ultime a prevalere data la natura “imperativa” del decreto. (art.1, c.1).

Per tutto il personale

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

 

Art. 1 (Disposizioni di carattere generale)

  1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di  diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa.    I dipendenti pubblici – escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli all’atto dell’assunzione in servizio.
  1. I contratti collettivi provvedono, a norma dell’art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le   disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
  1. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge  o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto  dei princìpi enunciati dall’art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e  specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2 (Principi)

  1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con  disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.   Nell’espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue  esclusivamente l’interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura   dell’interesse pubblico che gli è affidato.
  1. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere  attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge  alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.
  1. Nel rispetto dell’orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo  svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell’interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
  1. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini  privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
  1. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i  cittadini e l’amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne  ostacola l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei  limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni  dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
  1. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica  ogni possibile misura di semplificazione dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme  giuridiche in vigore.
  1. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti  territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l’esercizio delle funzioni e dei compiti da parte  dell’autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

Art. 3 (Regali e altre utilità)

  1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d’uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all’ufficio.
  1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi  parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi  parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di modico valore.

Art. 4 (Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)

  1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell’ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano  coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio, salvo che si tratti di partiti  politici o sindacati.
  1. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

 Art. 5 Trasparenza negli interessi finanziari.

  1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque  modo retribuiti che egli abbia avuto nell’ultimo quinquennio, precisando:
    a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il  soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
    b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni  inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
  1. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività  politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Su motivata richiesta del  dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria

Art. 6 (Obbligo di astensione)

  1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche  non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente.   Il  dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il dirigente dell’ufficio.

 Art. 7 (Attività collaterali)

  1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni  alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio.
  1. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o  abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio.
  1. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

 Art. 8 (Imparzialità)

  1. Il dipendente, nell’adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini  che vengono in contatto con l’amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad  alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
  1. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività amministrativa di sua competenza,  respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

 Art. 9 (Comportamento nella vita sociale)

  1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli  spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.

Art. 10 (Comportamento in servizio)

  1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
  1. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle  strettamente necessarie.
  1. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo  casi d’urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell’amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d’ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all’amministrazione.
  1. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

 Art. 11 (Rapporti con il pubblico)

  1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e  fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti  dell’ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui  sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a  disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
  1. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini,  il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine  dell’amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell’ufficio dei propri rapporti con gli organi  di stampa.
  1. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell’amministrazione o nella sua indipendenza  ed imparzialità.
  1. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro  e comprensibile.
  1. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico  si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite  carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di  qualità.

 Art. 12 (Contratti)

  1. Nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o  ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per  facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto.
  1. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,  finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio  precedente. Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,  finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel  biennio precedente, si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative  all’esecuzione del contratto.
  1. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio  precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto  dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell’ufficio.
  1. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente  competente in materia di affari generali e personale.

Per tutto il personale

Decreto Legislativo 150 15/11/2009

 SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI

(dall’art. 67 all’art. 73 del Dlgs n. 150/2009)

Art. 67.

Oggetto e finalità

  1. In attuazione dell’articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente Capo recano  modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche  in relazione ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al  fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività  ed  assenteismo.
  1. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni  disciplinari, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 Art. 68.

Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione

  1. L’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:  Art. 55 ( Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). —
  1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’articolo 55- octies , costituiscono norme  imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice   civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.
  1. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione  delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.

  1. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non  obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e  concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque  prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure  non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione  per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano  sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di  conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne  determinano l’inizio e la conclusione.
  1. Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli  articoli 55- bis , comma 7, e 55- sexies , comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal  contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55- bis , ma le determinazioni  conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi  dell’articolo 19, comma 3.».

 Art. 69.

Disposizioni relative al procedimento disciplinare

  1. Dopo l’articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:

«Art. 55- bis ( Forme e termini del procedimento disciplinare).

  1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero   verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il  procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le  disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque  per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento  disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
  1. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari  di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale  assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore  aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il  dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed  oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa.  Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per  impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura  corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.  La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.
  1. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più  grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
  2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i  procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l’addebito al   dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo   quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1,  primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l’eventuale  sospensione ai sensi dell’articolo 55- ter . Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti    acquisito notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento  resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da  parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora . La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.
  1. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta  elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite   consegna a mano.   Per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, il dipendente può indicare, altresì, un  numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità.  In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o del fax altresì della consegna a mano, le   comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto  di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l’applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
  1. Nel corso dell’istruttoria, il capo della struttura o l’ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire Da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento.   La  predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi  termini.
  1. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell’incolpato o ad  una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per  un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta  dall’autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto   all’applicazione, da parte  dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della  sospensione dal servizio con  privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato  al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
  1. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il  procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest’ultima. In tali casi i  termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono  interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento. In caso di dimissioni del dipendente, se per l’infrazione commessa è prevista la sanzione del  licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento  disciplinare ha  egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni   conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

 Art. 55- ter ( Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale )

  1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede  l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.  Per le infrazioni di minore gravità, di cui all’articolo 55- bis , comma 1, primo periodo, non è ammessa la  sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all’articolo 55- bis , comma 1,  secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare  l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale,  salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
  2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e,  successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che    riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il  dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento  disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.
  1. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza  irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le  determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se  dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare  comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
  1. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro  sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore  ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o  dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito  da parte dell’autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto  nell’articolo 55- bis . Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorità procedente, nel procedimento  disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 ed 1- bis , del codice di  procedura penale.

 Art. 55- quater ( Licenziamento disciplinare )

  1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi  previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei  seguenti  casi:
    a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della   presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero  giustificazione dell’assenza dal servizio mediante    una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
    b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre   nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero  mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato  dall’amministrazione;
    c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;
    d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di   lavoro ovvero di progressioni di carriera;
    e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o  comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
    f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici  ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
  1. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un  arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi  delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni  pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto  collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di  comportamento di cui all’articolo 54.
  1. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) , d) , e) ed f) , il licenziamento è senza preavviso.

 Art. 55- quinquies ( False attestazioni o certificazioni )

  1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che  attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della  presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una  certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno  a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600.  La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
  1. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni,  è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei   periodi  per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti  dall’amministrazione.
  1. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta,  per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura  sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa  o la decadenza dalla convenzione.
    Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia   certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

Art. 55- sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e  limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare).

  1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte  del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative  o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54, comporta l’applicazione nei suoi  confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare, della   sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di  tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento.
  1. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento  dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’amministrazione  ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle  amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all’esito del procedimento disciplinare che accerta  tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 8, e  all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le  mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l’eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è  collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
  2. Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza    giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito  disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese  rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione  della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione  alla  gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni  sanzionabili  con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un  importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non  aventi qualifica  dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione  della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
  1. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità  nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai  principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

Art. 55- septies ( Controlli sulle assenze )

  1. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il  secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante  certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il  Servizio sanitario nazionale.
  1. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal  medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le  modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 50,  comma 5- bis , del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre 2003, n. 326, introdotto dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal  predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata.
  1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre   amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e  umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  1. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente  assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di  reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto  convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile  dai contratti o accordi collettivi.
  1. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel  caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie  di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono  stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
  1. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto  all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle   disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della   funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21  e 55- sexies , comma 3.

Art. 55- octies (Permanente inidoneità psicofisica).

  1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psico-fisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni   pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 2, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con  regolamento da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b) , della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,  nonché degli enti pubblici non economici:
    a) la procedura da adottare per la verifica dell’idoneità al servizio , anche ad iniziativa dell’amministrazione;
    b)la possibilità per l’amministrazione, nei casi di pericolo per l’incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
    c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b) , nonché il  contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in seguito all’effettuazione  della visita di idoneità;
    d) la possibilità, per l’amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

 Art. 55 -novies ( Identificazione del personale a contatto con il pubblico ).

  1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a  rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre  presso la postazione di lavoro.
  1. Dall’obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base  di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su  proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non  statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

 Art. 70.

Comunicazione della sentenza

  1. Dopo l’articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e’ inserito il seguente: «Art. 154-ter  (Comunicazione della sentenza).
  1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore  dipendente di un’amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all’amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione  e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo  2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.».

Art. 71.

Ampliamento dei poteri ispettivi

  1. All’articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:  «6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e’ istituito l’Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato.  L’Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità  e buon andamento, sull’efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri  disciplinari, sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5.   Nell’ambito delle proprie verifiche, l’Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l’Ispettorato si avvale  altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell’economia e delle     finanze, del Ministero dell’interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in   posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio 1997, n. 127, e l’articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto  degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,   e successive modificazioni. Per l’esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto  conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d’intesa con il Ministero  dell’economia e delle finanze, l’Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al  Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 53.  L’Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa   presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, può  richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l’amministrazione interessata ha l’obbligo di  rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle  verifiche svolte dall’ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell’individuazione delle     responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all’articolo 55, per l’amministrazione medesima.  Gli ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l’obbligo, ove  ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.».

 

PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO

(dall’art. 492 all’art. 501, del Dlgs. 16.4.1994, n. 297)

 CAPO IV – Disciplina

Sezione I – Sanzioni disciplinari

Art. 492 – Sanzioni (modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437)

  1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione  sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
  1. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti  sanzioni disciplinari:
    a) la censura;
    b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
    c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;
    d) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il  tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o  direttiva;
    e) la destituzione.
  1. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall’avvertimento scritto,  consistente nel richiamo all’osservanza dei propri doveri.

 Art. 493 – Censura

  1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non  gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.

 Art. 494 – Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese

  1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o  direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall’articolo 497.   La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese viene inflitta:
    a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi  negligenze in servizio;
    b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
    c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

 Art. 495 – Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi

  1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
    a) nei casi previsti dall’articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
    b) per uso dell’impiego ai fini di interesse personale;
    c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per  concorso negli stessi atti;
    d) per abuso di autorità.

 Art. 496 – Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in  compiti diversi

  1. La sanzione della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione,   dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla  funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o  più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni,  per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel  giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena  accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall’esercizio della potestà   dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri  specifici inerenti alla funzione e denotare l’incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio  ufficio nell’esplicazione del rapporto educativo
  1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente   qualifica  funzionale, presso l’Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali  è  assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.
  1. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente  articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall’articolo 456 comma 1.

Art. 497 – Effetti della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio

  1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui all’articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell’attribuzione dell’aumento periodico dello stipendio.
  1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui all’articolo 495, se non superiore a tre mesi,  comporta il ritardo di due anni nell’aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se la  sospensione è superiore a tre mesi.
  1. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento  successivo alla punizione inflitta.
  1. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la   sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio   anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l’accesso a carriera   superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto  la sanzione.
  1. Il tempo di sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio è detratto dal computo dell’anzianità di carriera.
  2. Il servizio prestato nell’anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell’anzianità  richiesta per l’ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in  quell’anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

 Art. 498 – Destituzione

  1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d’impiego, è inflitta:
    a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
    b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli  alunni, alle famiglie;
    c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per  concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
    d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’esercizio delle  funzioni, o per concorso negli stessi;
    e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
    f ) per gravi abusi di autorità.

 Art. 499 – Recidiva

  1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la  sanzione dell’avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più  grave di quella prevista per l’infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della tessa specie di quella   per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del  comma 2   dell’articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa  nella misura   massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per  l’infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.

 Art. 500 – Assegno alimentare

  1. Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello  stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
  1. La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la  sanzione.

 Art. 501 – Riabilitazione

  1. Trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente   che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole,  può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
  1. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all’articolo 492, comma 2, lettera d).

 Sezione IV – Disciplina

Art. 535 – Sanzioni

  1. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravità della  mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

1) l’ammonizione;

2) la censura;

3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;

4) la sospensione della retribuzione e dall’insegnamento da un mese ad un anno;

5) l’esclusione dall’insegnamento, da un anno a cinque anni;

6) l’esclusione definitiva dall’insegnamento.

  1. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte dal capo dell’istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e 6) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.

 Art. 536 – Applicazione delle sanzioni

  1. Per tutte le mancanze ai doveri d’ufficio che non siano tali da compromettere l’onore e la dignità e non  costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3  dell’articolo 535.
  1. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all’ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei  fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) dell’articolo 535.
  1. Per l’insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l’onore  e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.

Art. 537 – Effetti delle sanzioni

  1. Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell’articolo 535 comportano l’esclusione dall’insegnamento nelle  Scuole e negli istituti statali, pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati ed autorizzati, nonché  l’esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali e   pareggiati, per la durata della sanzione inflitta.
  1. L’esclusione definitiva dall’insegnamento comporta anche l’esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di  insegnamento.

Per il personale ATA

Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario

 (dall’art. 92 all’art. 97 del C.C.N.L. del 29.11.2007)

 

Art. 92 – Obblighi del Dipendente

  1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire esclusivamente la  Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati  propri ed altrui.
  1. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini.
  1. In tale contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
    a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità;
    b) cooperare al buon andamento dell’istituto, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni  per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
    c) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
    d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
    e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in  materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione;
    f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
    g) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente scolastico;
    h) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non  solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità  educative dell’intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
    i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
    l) eseguire gli ordini inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai  superiori. Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o  costituisca illecito amministrativo;
    m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun  profilo professionale;
    n) assicurare l’integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
    o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
    p) non valersi di quanto è di proprietà dell’Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
    q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
    r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all’Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
    s) comunicare all’Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse;
    t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
    u) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o  indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.

Art. 93 – Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall’art. 92 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

  1. rimprovero verbale;
  2. rimprovero scritto;
  3. multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
  4. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
  5. licenziamento con preavviso;
  6. licenziamento senza preavviso.

2. L’Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell’addebito – da effettuarsi  entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la contestazione, di cui al successivo art. 94, è      venuto a conoscenza  del fatto – e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un  procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti è convocato con lettera per la difesa non prima che  siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall’accadimento del fatto che vi ha dato causa.  Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione è applicata  nei successivi 15 giorni.

4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del successivo art. 94, il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all’ufficio competente i fatti da contestar al dipendente per l’istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all’interessato.

  1. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
  1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
  1. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle  giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all’interessato.
  1. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro  genere nelle quali egli sia incorso.
  1. I termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori.
  2. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all’art. 55 del D.L.vo 165/2001.
  3. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente CCNL.

 Art. 94 – Competenze

  1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico.
  2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale regionale.

Art. 95 – Codice disciplinare

  1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della  mancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo e l’entità di ciascuna    delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
    a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto  anche della prevedibilità dell’evento;
    b) rilevanza degli obblighi violati;
    c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
    d) grado di danno o di pericolo causato all’Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio  determinatosi;
    e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
    f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
  1. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito della medesima fattispecie.
  1. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per  la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
  1. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari  a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
    a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di  lavoro;
    b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei  genitori, degli alunni o del pubblico;
    c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o  strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione  di vigilanza;
    d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne  sia derivato danno o disservizio;
    e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’Amministrazione, nel  rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 300 del 1970;
    f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti  assegnati;
    g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui  sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
  1. L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività sociali a favore degli alunni.
  1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1,

per:

  1. recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
  2. particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
  3. assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio,  al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
  4. ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
  5. testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
  6. comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
  7. alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
  8. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge 300 del 1970;
  9. atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
  10. violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui  sia, comunque, derivato grave danno all’Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.
  1. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
    a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
    b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e  circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Amministrazione o ad essa affidati;
    c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
    d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
    e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
    f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
    g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di  lavoro.
  1. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
    a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
    b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
    c) condanne passate in giudicato:

di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice penale; quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

  1. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.

 Art. 96 – Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

  1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di rilevanza penale l’amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
  1. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’amministrazione venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di  procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
  1. Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
  1. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
  1. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. f) e 8, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
  1. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.- Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
  1. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
  2. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della legge 97 del 2001.
  3. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 95, comma 8, lettera f) e comma 9, lettere c) e d), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento.
  1. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell’area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.

 Art. 97 – Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

  1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
  1. L’amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
  1. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui sia  sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da  comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 95,  commi 8 e 9.
  1. Resta fermo l’obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall’art. 58 del D.lgs.  n.267/2000.
  1. Nel caso dei reati previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di  cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
  1. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 96 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
  1. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un’indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale di cui all’art. 77 del presente CCNL, comma 1, nonchè gli assegni del nucleo  familiare, ove spettanti.
  1. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto  corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità sarà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per  prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del  medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
  1. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso sarà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e  funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, nonchè i periodi di sospensione del comma 1  e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
  1. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa  conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni.  Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio.  Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale.
  2. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.